Le vere cause del disastro/2
Ho presentato a un lontano giudice di pace di un’altra città un ricorso per ingiunzione. Oggi mi telefona la cancelleria dicendo che il giudice ha detto che il ricorso era incompleto. “Incompleto?” dico, “a me non sembra”. “Manca l’ultima parte, quella in cui ci sono gli spazi in cui il giudice deve scrivere le cifre”. Insomma mancava il provvedimento che il giudice dovrebbe farsi da solo ma che per lui era troppo difficile o troppo faticoso. Replico che siccome io presento ricorsi e non emetto provvedimenti, al massimo posso prenderne uno di quelli già ottenuti, sbianchettarlo e mandarlo via mail. Va bene, purchè via fax. Sotto vi mostro una fase della lavorazione.
Le vere cause del disastro/1
Questo è il fascicolo processuale di un delicato processo per gravi reati che ho celebrato venerdì, esattamente come lo ho trovato lunedì, tornando in quell’aula per un altro processo, e dove era stato comodamente esposto per tutto il fine settimana. Vale la pena di sottolinare che, stante la delicatezza dell’argomento, il processo era stato celebrato a porte chiuse. Il processo era a porte chiuse, evidentemente il fascicolo no.
Deragliamento processuale
Un solo esempio per capire come introdurre una norma inquisitoria in un processo accusatorio faccia derivare l’intero sistema verso il paradigma inquisitorio: tipico dei processi accusatori è le domande ai testimoni vengano fatte dall’accusa e dalla difesa. Introduciamo adesso un elemento inquisitorio, apparentemente innocente: le domande vengono fatte dal giudice. Sembra una cosa da niente, ma dopo le prime domande, assolutamente “neutre”, il giudice inizierà a propendere per una ipotesi o per l’altra, per una ricostruzione favorevole all’imputato o per una sfavorevole e – del tutto inconsapevolmente – le domande successive saranno in qualche modo mirate, nella direzione dell’ipotesi verso cui si propende. Et voilà, ecco servito un giudice-accusatore, ovvero un giudice-difensore, cioè un ibrido inquisitorio.
Giuro che adesso la smetto
Lo possiamo torturare?
L’ossessione per la verità propria dei processi inquisitori genera l’idea che l’imputato sia “colui che sa”, il che non è sempre scontato, specie se l’imputato è innocente; il meccanismo di valutazione legale della prova comporta che si realizzi una gerarchia delle prove, nella quale è fatale che il primo posto venga occupato dalla confessione (il sogno di ogni inquisitore è l’imputato che confessa e subito dopo invoca su di se la pena). Queste due idee concorrono a formarne una terza, e cioè che si debba a ogni costo estorcere la confessione all’imputato. Nasce e viene legittimata la tortura giudiziaria. Ora, mi son sempre chiesto se sia eticamente poi tanto differente minacciare un male per far parlare un imputato o promettergli un vantaggi, come avviene coi c.d. pentiti. La tortura giudiziaria è una idea seducente solo in quanto seducenti sono le due idee che la hanno generata. Voglio dire questa enormità non deve per forza essere il frutto di malvagità e stupidità, ma facilmente può essere conseguenza di vizi intrinseci al sistema processuale, come capì Friedrich Von Spee, nel suo Cautio criminalis, che dovrebbero metterlo obbligatorio nelle scuole.
Discorso sui massimi sistemi
I processi penali di ogni tempo e luogo si possono ricondurre a due archetipi fondamentali, quello accusatorio e quello inquisitorio (non credo al modello misto perchè è un falso modello e poi entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem). Il processo accusatorio è preferibile a quello inquisitorio, perchè quest’ultimo è solo in apparenza più rapido in efficace, mentre in realtà ha solo una spiccata tendenza alla produzione di falsi positivi (cioè a portare alla condanna di innocenti) e di ciò esiste una riprova storica. Il fatto è che il processo inquisitorio si fonda sull’idea che esista una verità oggettiva, che sia conoscibile, e che possa essere raggiunta da un individuo da solo, cioè è privo di quel concetto dialettico della verità proprio del processo accusatorio. Il processo inquisitorio quindi fonde le tre figure dell’accusatore del difensore e del giudice in un unico soggetto (con ciò intendendo non necessariamente una persona, ma anche un organismo) che – in modo schizofrenico – accusa, poi trova elementi a discarico ed infine giudica. Il processo inquisitorio consente a questo strano soggetto di utilizzare per decidere le prove che lui stesso ha raccolto da solo e senza controllo nel corso di una istruttoria spesso e volentieri segreta, salvo poi legarlo a valutazioni legali di dette prove (due testimonianze provano più di una etc…). Non occorre andare a cercare l’inquisizione spagnola: è facile dare vita a certi meccanismi perseguendo scopi di semplificazione e maggior rapidità dei processi.
Larvatus Prodeo
Nel breve spazio di un solo istante
vola e ricade il gesto inatteso
che non sa ritrovarsi, non sa cosa dirsi
smarrito nei mille meandri
di sorti ritorte o invidiosi dèi
e non sa neppure
d’esser stato bello.
Codice di rito, rituale del codice
Il processo penale è una liturgia, che deve essere rispettata perchè in esso – come in realtà avviene sempre – la forma determina la sostanza. La determina soprattutto nel campo più delicato, quello della acquisizione della prova: se la prova viene acquisita in violazione del modello legale (cioè del rito, ed infatti le deviazioni le chiamiamo “irrituali”) non è utilizzabile dal giudice per la decisione, cosicchè la prova utilizzabile è quella acquisita secondo il modello legale. La conseguenza estrema è che nel processo penale ciò che è (processualmente) “vero” è ciò che, essendo conforme al modello legale, è utilizzabile. Davvero la forma dell’acquisizione della prova ne determina la sostanza. Ciò non confligge con il principio del libero convincimento del giudice, perchè quello presiede non al momento della acquisizione della prova, ma al momento della sua valutazione, che è cosa diversa. Il giudice valuta liberamente le prove legalmente acquisite e non altre. La questione non è oziosa in un momento come quello attuale in cui appare sempre più forte la tentazione del legislatore di vincolare il giudice a modelli legali, come sta avvenendo nel settore della determinazione della pena. Per capire l’insidiosità di certe scelte basta riflettere sul fatto che limitare i poteri del giudice nella fase dell’acquisizione per espanderli nella fase della valutazione della prova e la creazione di una verità formale, sono caratteristiche dei sistemi accusatori. I sistemi inquisitori davano al giudice la libertà di ricercare ed acquisire la prova al di fuori di ogni forma, vincolandolo poi (forse per un ritorno di coscienza) nella fase delle valutazione a modelli di prova legale. Ciò, unito alla mitologia della possibilità di conoscere “la verità” (quella oggettiva ed assoluta) fu ciò che originò la tortura giudiziaria. Il pericolo sta nel fatto che – come insegnavano i miei maestri – l’introduzione di una norma inquisitoria in un processo accusatorio comporta la deriva dell’intero sistema verso il paradigma inquisitorio.
Pensateci quando si inneggia ai vari pacchetti sicurezza.
C’è da impazzire
Stamattina arrivo in studio e trovo un computer morto. Morto, encefalogramma piatto, non si accende. A fronte dei tempi dell’assistenza e delle menate della pràivasi (riparatelo voi un computer senza i dischi fissi) lo apro per verificare almeno le cose semplici. Pare che non arrivi corrente: apro il trasformatore. Voglio sapere chi è il pirla che mette un fusibile direttamente saldato al circuito stampato. Provo col cercafase: il fusibile è ok e la corrente arriva. Rassegnazione. Rimonto il tutto per portarlo nel pomeriggio all’assistenza. Attacco il cavo ed è un tripudio di lucine. Funziona. La sola cosa che ho fatto è stato far prendere aria all’alimentatore. Scusatemi, ma non capisco.
