Purchè si decidano
E prima volevano fare il processo breve; e adesso vogliono fare la legge che allunga i processi; ma si può sapere come lo volete ‘sto cazzo di processo?
Pubblica ammenda
Volevo pubblicamente chiedere scusa a quel libraio che oggi pomeriggio sono andato a infastidire con la mia assurda idea di chiedergli un libro. Mi rendo conto di essere stato davvero importuno a entrare nel suo negozio, ed ho meritato di essere guardato come l’insolente perdigiorno che in quel momento dovevo apparire. Adesso capisco che era giustificata l’insistenza con cui mi ha chiesto dove avessi visto che la sua casa editrice pubblica quel libro, perchè sono stato davvero indelicato a carpire una informazione tanto riservata, forse era addirittura un libro proibito. Gli sono grato per non avere chiamato la polizia, ma di essersi limitato a dire con sufficienza che il libro era andato in ristampa ma non era ancora arrivato. Dopo avere sfogliato con fastidio un logoro quaderno e senza consultare il preistorico pc che giaceva impolverato in un angolo.
Andata e ritorno
Ho inviato alla Procura di Paperopoli una istanza per mezzo di posta elettronica certificata, con allegato al testo della mail anche il testo firmato digitalmente. Il miracolo è che mi hanno risposto.
Hanno stampato la mail, ci hanno messo il timbro di depositato, il giudice ci ha scritto a mano in calce il provvedimento e me lo hanno mandato via fax.
Almeno la fase del piccione viaggiatore possiamo dire che sia alle spalle…
Fatta la legge.
Breve ma utile manuale dei modi maggiormente in voga per aggirare a proprio comodo quelle cose fastidiosissime che si chiamano regole.
Il codice di procedura penale dice che il giudice dopo avere letto il dispositivo in udienza ha quindici giorni per depositare la motivazione della sentenza, dopodichè il difensore ne avrà trenta per l’impugnazione. Il codice dice pure che se si tratta di una cosa molto semplice il giudice può scrivere la motivazione subito e leggerla assieme al dispositivo, ma in tal caso (proprio perchè si tratta di roba semplice) il difensore ha solo quindici giorni per fare appello dal giorno della lettura. In un caso il mio termine è in effetti di un mese e mezzo, nell’altro di quindici giorni.
Ma tutti sanno che gli avvocati sono onniscienti e dotati di un fisico bestiale, per cui tutto quel tempo è uno spreco inutile , e quindi come fa il giudice a giustamente tenersi il proprio termine per scrivere la sentenza, togliendo al difensore il suo?
Semplicissimo: basta che il giudice dopo la discussione anzichè ritirarsi, decidere e leggere il dispositivo, rinvii di quindici giorni per repliche che nessuno gli ha chiesto (il PM non si alzerà certo per dire: repliche? Quali repliche?); alla successiva udienza verbalizzerà la rinuncia delle parti alle repliche e leggerà il dispositivo con la motivazione contestuale, che lui, il giudice, ha potuto farsi con comodo negli usuali quindici giorni, ma io difensore dovrò appellare nei quindici giorni generalmente riservati alle questioni più semplici.
Almeno non chiamatela giustizia
Desidero riflettere su due storie, partendo dalla considerazione che non si tratta di due storie straordinarie, ma di un campione molto attendibile di ciò che ordinariamente avviene tutti i giorni: una bella mattina nel porto di Genova viene fermato il solito tunisino colle solite stecche di sigarette, che così si guadagna la sua bella denuncia per le violazioni fiscali connesse all’importazione dei tabacchi lavorati esteri (e secondo me un reato posto a tutela dell’interesse fiscale dello Stato e non della collettività è già una piccola stortura): gli viene nominato un difensore di ufficio e, occhio alla sfumatura, gli viene fatto eleggere domicilio presso lo stesso difensore. Grande trovata! Da questo momento in avanti tutte le notifiche potranno essere validamente fatte presso il difensore, nessuno si dovrà più sbattere per cercare il tunisino, il quale se ne può tranquillamente andare al diavolo che tanto il processo glielo facciamo lo stesso. Questo bel risultato comporta però che vengano contestualmente sifonati sia l’imputato (che verrà mai a sapere nulla del suo processo, ed i cui diritti di difesa vanno quindi a farsi benedire) ed il difensore (che difenderà un fantasma per anni e come vedremo a titolo assolutamente gratuito). Ma mica è finita: la gravità (!) del reato comporta che si debba celebrare l’udienza preliminare e così si arriva faticosamente alla prima udienza dibattimentale a quattro (quattro!!) anni dalla bella mattina di cui sopra. In detta prima udienza il giudice eserciterà una garbata pressione per ottenere l’acquisizione degli atti, cioè per far si che si rinunci a sentire i testimoni (quelli che lo hanno trovato colle sigarette) e si decida solo sul verbale che illo tempore costoro scrissero. Si tratta nella sostanza di una violazione di tutti i diritti difensivi dell’imputato e perciò può essere fatta solo col consenso del difensore. E il difensore il consenso lo da subito, perchè sa che si sta solo perdendo del tempo (il teste verrebbe solo a leggere pubblicamente la sua relazione) ed anche perchè, nonostante nell’ottica ormai malata del processo penale le perdite di tempo siano utilissime, sta lavorando a titolo totalmente gratuito. E già, perchè la legge prevede che il difensore di ufficio venga pagato dallo Stato, in caso di irreperibilità o dopo avere vanamente tentato l’esecuzione. Solo che in questo caso la procedura non è effettuabile, e sapete perchè? Per via di quella elezione di domicilio sciaguratamente fatta all’inizio: l’imputato è reperibilissimo nello studio del difensore (che non lo ha mai visto), il quale non può iniziare l’azione esecutiva perchè non sa dove recapitargli gli atti.
Ma succede anche questo: tanti anni fa una cara vecchina scopre che la sua commercialista si teneva i soldi che lei le dava per pagare le tasse (e lo scopre perchè il fisco glieli sta richiedendo, annessi e connessi, fissi ed infissi). Fa la querela e inizia il processo. Della commercialista nessuna traccia, le notifiche avvengono per compiuta giacenza, il difensore di ufficio non ottiene risposte, il processo si fa in contumacia, ed in contumacia viene pronunciata la sentenza di condanna. Il difensore propone appello, e dopo un mare di anni la fantomatica imputata che il tribunale non ha mai trovato, la corte la trova al primo colpo (forse perchè anzichè mandarle una lettera ha mandato i carabinieri a suonarle alla porta). Ma non fa nulla, l’imputata continua a sbattersene. La corte accoglie l’appello, dichiara la prescrizione e fine della storia. Adesso il difensore, che ha fatto l’appello che ha evitato la condanna all’imputata, deve cercare di essere pagato. Dovrà fare una azione esecutiva inutile (la nostra è del tutto insolvibile e non caccerà mai un quattrino) che porterà via molti mesi tra mille difficoltà, poi dovrà chiedere alla corte che gli vengano liquidati gli onorari, e la corte ci mette non meno di un anno, anche due, poi dovrà attendere che vengano fatte le notifiche e controllati gli atti (un altro annetto) ed infine potrà emettere la fattura che se va bene un anno dopo verrà pagata. Insomma intascarsi i soldi e poi fregarsene di tutto, per la nostra commercialista è stata una gran bella mossa: ha fregato la vecchietta, lo Stato che ci ha messo tanti anni da far prescrivere il reato e, buon ultimo, chi la ha difesa.
Almeno non chiamatela giustizia.
